Officine Mentali Formazione Continua e Servizi al Lavoro
single

La Patente a punti per la sicurezza nei cantieri edili è legge: guida ai nuovi obblighi per imprese e autonomi, a partire dal 1 ottobre 2024.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 56 del 29 aprile 2024, che modifica e rende legge il D.L. n. 19 del 02 marzo 2024, (co. Decreto PNRR 4) che ha introdotto un nuovo sistema di certificazione per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (di cui all’articolo 89, comma 1, lett. A del D.Lgs. 81/08), mediante rilascio di una “patente” con decurtazione punti o sospensione nel caso di incidenti.

Questa certificazione, con criteri ispirati alla patente del Codice della Strada, si propone di instaurare standard di sicurezza più elevati sia per le imprese che per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, oltre a fungere, attraverso il sistema del punteggio, da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell’adottare politiche di sicurezza efficaci.

Il dispositivo, assegnato ad ogni azienda o lavoratore autonomo, avrà un punteggio iniziale di 30 crediti con decurtazioni in caso di violazioni delle regole di sicurezza e consentirà di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse, con il sistema di decurtazioni indicato nella tabella (ora All. I-bis del D.Lgs. 81/08) contenuta nel testo della L n. 56. Inoltre nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a 12 mesi.

In caso di patente con punteggio inferiore a quindici crediti, è comunque consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

La patente a punti sarà rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

-          iscrizione presso la Camera di Commercio

-          adempimento degli obblighi formativi nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08

-          possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità

-          possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa

-          possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa

-          designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08

Inoltre, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, saranno individuati:

-          le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

-          i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione

-          i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e le modalità di recupero punti

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti per il rilascio della patente, vi è la possibilità per imprese e lavoratori autonomi di ricorrere all’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la non veridicità dell’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la patente viene revocata. Trascorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo ha la possibilità di presentare domanda per ottenere una nuova patente.

Da segnalare infine l’ esonero per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione “SOA”, di livello pari o superiore alla 3° e per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Inoltre per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea sarà sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Partner operativi